D.P.R. 8-6-2001 n. 327
Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità. (Testo A).
Pubblicato
nella Gazz. Uff. 16 agosto 2001, n. 189, S.O.
Epigrafe
Premessa
Articolo
1 (L) - Oggetto.
Articolo
2 (L) - Principio di legalità dell'azione amministrativa.
Articolo
3 (L) - Definizioni.
Articolo
4 (L) - Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari.
Articolo
5 (L) - Àmbito di applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano.
Articolo
6 (L-R) - Regole generali sulla competenza.
Articolo
7 (L) - Competenze particolari dei Comuni.
Articolo
8 (L) - Le fasi del procedimento espropriativi.
Articolo
9 (L) - Vincoli derivanti da piani urbanistici.
Articolo
10 (L) - Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali.
Articolo
11 (L-R) - La partecipazione degli interessati.
Articolo
12 (L-R) - Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità.
Articolo
13 (L) - Contenuto ed effetti dell'atto che comporta la dichiarazione di
pubblica utilità.
Articolo
14 (L-R) - Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica
utilità.
Articolo
15 (L-R) - Disposizioni sulla redazione del progetto.
Articolo
16 (L-R) - Le modalità che precedono l'approvazione del progetto definitivo.
Articolo
17 (L-R) - L'approvazione del progetto definitivo.
Articolo
18 (L) - Disposizioni applicabili per le operazioni preliminari alla
progettazione.
Articolo
19 (L) - L'approvazione del progetto.
Articolo
20 (L-R) - La determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione.
Articolo
21 (R) - Procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di
espropriazione.
Articolo
22 (L-R) - Determinazione urgente dell'indennità provvisoria.
Articolo
23 (L-R) - Contenuto ed effetti del decreto di esproprio.
Articolo
24 (L-R) - Esecuzione del decreto di esproprio.
Articolo
25 (L) - Effetti dell'espropriazione per i terzi.
Articolo
26 (R) - Pagamento o deposito dell'indennità provvisoria.
Articolo
27 (R) - Pagamento o deposito definitivo dell'indennità a seguito della perizia
di stima.
Articolo
28 (R) - Pagamento definitivo della indennità.
Articolo
29 (L) - Pagamento dell'indennità a seguito di procedimento giurisdizionale.
Articolo
30 (R) - Regola generale.
Articolo
31 (R) - Disposizioni sulla indennità.
Articolo
32 (L) - Determinazione del valore del bene.
Articolo
33 (L) - Espropriazione parziale di un bene unitario.
Articolo
34 (L) - Soggetti aventi titolo all'indennità.
Articolo
35 (L) - Regime fiscale.
Articolo
36 (L) - Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio per la
realizzazione di opere private che non consistano in abitazioni dell'edilizia
residenziale pubblica.
Articolo
37 (L) - Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area
edificabile.
Articolo
38 (L) - Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area
legittimamente edificata.
Articolo
39 (L-R) - Indennità dovuta in caso di incidenza di previsioni urbanistiche su
particolari
aree
comprese in zone edificabili.
Articolo
40 (L) - Disposizioni generali.
Articolo
41 (L-R) - Commissione competente alla determinazione del valore agricolo.
Articolo
42 (L) - Indennità aggiuntive.
Articolo
43 (L) - Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico.
Articolo
44 (L) - Indennità per l'imposizione di servitù.
Articolo
45 (L) - Disposizioni generali.
Articolo
46 (L) - La retrocessione totale.
Articolo
47 (L-R) - La retrocessione parziale.
Articolo
48 (L) - Disposizioni comuni per la retrocessione totale e per quella parziale.
Articolo
49 (L-R) - L'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio.
Articolo
50 (L-R) - Indennità per l'occupazione.
Articolo
51 (L-R) - L'espropriazione per opere militari.
Articolo
52 (L) - L'espropriazione di beni culturali.
Articolo
53 (L) - Disposizioni processuali.
Articolo
54 (L) - Opposizioni alla stima.
Articolo
55 (L) - Occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996.
Articolo
56 (L) - Disposizioni sulla determinazione dell'indennità di espropriazione.
Articolo
57 (L) - Àmbito di applicazione della normativa sulle diverse fasi del
procedimento.
Articolo
58 (L) - Abrogazione di norme.
Articolo
59 - Entrata in vigore del testo unico.
D.P.R.
8 giugno 2001, n. 327 (1).
Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità. (Testo A) (1/a) (1/b).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 agosto 2001, n. 189, S.O.
(1/a)
Il presente testo unico, rettificato con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz.
Uff. 14 settembre 2001, n. 214), raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari
contenute nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325 e nel D.P.R. 8 giugno 2001, n. 326.
Tali disposizioni sono contrassegnate nel testo, rispettivamente, con le
lettere "L" ed "R".
(1/b)
Il termine di entrata in vigore del presente decreto è stato prorogato al 30
giugno 2002, dall'art. 5, D.L. 23 novembre 2001, n. 411.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti
gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto
l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché il numero 19
dell'allegato 1, richiamato nel medesimo comma (2);
Visto
l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1.
comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visto
l'articolo 7, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50, che ha consentito al
Governo di demandare la redazione degli schemi di testi unici al Consiglio di
Stato;
Visto
il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in
materia di espropriazione per pubblica utilità;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica recante testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;
Acquisito
il testo redatto dal Consiglio di Stato, come definito nella Adunanza Generale
del 29 marzo 2001;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 aprile 2001;
Acquisito
il parere della competente commissione della Camera dei Deputati e decorso
inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte della competente
commissione del Senato della Repubblica;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31
maggio 2001;
Su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;
Emana
il seguente decreto:
(2) Così rettificato con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14 settembre
2001, n. 214).
TITOLO
I
Oggetto
ed àmbito di applicazione del testo unico
Articolo
1 (L)
Oggetto.
1.
Il presente testo unico disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati,
dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere
pubbliche o di pubblica utilità. (L)
2.
Si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli
interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettività di beni o
di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale
modificazione o trasformazione. (L)
3.
I princìpi desumibili dalle disposizioni legislative del presente testo unico
costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale. (L)
4.
Le norme del presente testo unico non possono essere derogate, modificate o
abrogate se non per dichiarazione espressa, con specifico riferimento a singole
disposizioni. (L)
Articolo
2 (L)
Principio
di legalità dell'azione amministrativa.
1.
L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili di cui
all'articolo 1 può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai
regolamenti. (L)
2.
I procedimenti di cui al presente testo unico si ispirano ai princìpi di
economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di semplificazione
dell'azione amministrativa. (L)
Articolo
3 (L)
Definizioni.
1.
Ai fini del presente testo unico:
a)
per "espropriato", si intende il soggetto, pubblico o privato,
titolare del diritto espropriato;
b)
per "autorità espropriante", si intende l'autorità amministrativa
titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero
il concessionario di un'opera pubblica, al quale sia stato attribuito tale
potere, in base ad una norma;
c)
per "beneficiario dell'espropriazione", si intende il soggetto,
pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio;
d)
per "promotore dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico
o privato, che chiede l'espropriazione. (L)
Articolo
4 (L)
Beni
non espropriabili o espropriabili in casi particolari.
1.
I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a
quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione. (L)
2.
I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti
pubblici possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di
rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione. (L)
3.
I beni descritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n.
810, possono essere espropriati se vi è il previo accordo con la Santa Sede.
(L) (3).
4.
Gli edifici aperti al culto possono essere espropriati per gravi ragioni previo
accordo:
a)
con la competente autorità ecclesiastica, se aperti al culto cattolico;
b)
con l'Unione delle Chiese cristiane, se aperti al culto pubblico avventista;
c)
con il presidente delle Assemblee di Dio in Italia, se aperti al culto pubblico
delle chiese ad esse associate;
d)
con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, se destinati all'esercizio
pubblico del culto ebraico:
e)
con l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, se aperti al culto
pubblico delle chiese che ne facciano parte;
f)
con il Decano della Chiesa evangelica luterana in Italia con l'organo
responsabile della comunità interessata, se aperti al culto della medesima
Chiesa (4);
g)
col rappresentante di ogni altra confessione religiosa, nei casi previsti dalla
legge. (L)
5.
Si applicano le regole sull'espropriazione dettate dal diritto internazionale
generalmente riconosciuto e da trattati internazionali cui l'Italia aderisce.
(L)
(3) Comma così rettificato con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14 settembre
2001, n. 214).
(4)
Lettera così rettificata con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14
settembre 2001, n. 214).
Articolo
5 (L)
Àmbito
di applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento
e di Bolzano.
1.
Le Regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legislativa concorrente,
in ordine alle espropriazioni strumentali alle materie di propria competenza,
nel rispetto dei princìpi fondamentali della legislazione statale nonché dei
princìpi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni
contenute nel testo unico. (L)
2.
Le Regioni a statuto speciale della Sicilia e del Trentino-Alto Adige, nonché
le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà
legislativa esclusiva in materia di espropriazione per pubblica utilità nel
rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale e dei princìpi
generali dell'ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni del testo
unico. (L)
3.
Le Regioni a statuto speciale della Sardegna, del Friuli-Venezia Giulia e della
Valle d'Aosta esercitano la propria potestà legislativa concorrente in materia
di espropriazione per pubblica utilità nel rispetto delle norme fondamentali di
riforma economico-sociale, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e
dei princìpi fondamentali della legislazione statale, desumibili dalle
disposizioni del testo unico. (L)
4.
Le disposizioni del testo unico operano direttamente nei riguardi delle Regioni
a statuto ordinario ed a statuto speciale fino a quando esse non si adeguano ai
princìpi e alle norme fondamentali di riforma economico-sociale di cui al testo
unico, nel rispetto dei termini previsti dai rispettivi statuti e dalle
relative norme di attuazione. La Regione Trentino-Alto Adige e le province
autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli
articoli 4 e 8 dello statuto speciale di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 67, e dell'art. 2 del decreto legislativo 16
marzo 1992, n. 266. (L)
5.
Nell'àmbito delle funzioni amministrative trasferite o delegate dallo Stato
alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle
leggi vigenti rientrano anche quelle concernenti i procedimenti di
espropriazione per pubblica utilità e quelli concernenti la materiale
acquisizione delle aree. (L)
Articolo
6 (L-R)
Regole
generali sulla competenza.
1.
L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica
utilità è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento
espropriativo che si renda necessario. (L)
2.
Le amministrazioni statali, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti
pubblici individuano ed organizzano l'ufficio per le espropriazioni, ovvero
attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio già esistente. (L)
3.
Le Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario e le Province autonome di
Trento e di Bolzano emanano tutti gli atti dei procedimenti espropriativi
strumentali alla cura degli interessi da esse gestiti, anche nel caso di delega
di funzioni statali. (L)
4.
Gli enti locali possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni e
possono costituirsi in consorzio o in un'altra forma associativa prevista dalla
legge. (L)
5.
All'ufficio per le espropriazioni è preposto un dirigente o, in sua mancanza,
il dipendente con la qualifica più elevata. (R)
6.
Per ciascun procedimento, è designato un responsabile che dirige, coordina e
cura tutte le operazioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi
dell'ausilio di tecnici. (R)
7.
Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento
conclusivo del procedimento, anche se non predisposto dal responsabile del
procedimento. (L)
8.
Se l'opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un concessionario,
l'amministrazione concedente può delegargli, in tutto o in parte, i propri
poteri espropriativi, determinando chiaramente l'àmbito della delega nella
concessione, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento
espropriativo. (L)
Articolo
7 (L)
Competenze
particolari dei Comuni.
1.
Il Comune può espropriare:
a)
le aree inedificate e quelle su cui vi siano costruzioni in contrasto con la
destinazione di zona o abbiano carattere provvisorio, a seguito
dell'approvazione del piano regolatore generale, per consentirne l'ordinata
attuazione nelle zone di espansione;
b)
l'immobile al quale va incorporata un'area inserita in un piano
particolareggiato e non utilizzata, quando il suo proprietario non intenda
acquistarla o non comunichi le proprie determinazioni, entro il termine di
sessanta giorni, decorrente dalla ricezione di un avviso del dirigente
dell'ufficio per le espropriazioni;
c)
gli immobili necessari per delimitare le aree fabbricabili e per attuare il
piano regolatore, nel caso di mancato accordo tra i proprietari del
comprensorio;
d)
le aree inedificate e le costruzioni da trasformare secondo speciali
prescrizioni, quando decorre inutilmente il termine, non inferiore a novanta
giorni, fissato nell'atto determinativo della formazione del consorzio,
notificato ai proprietari interessati. (L)
TITOLO
II
Disposizioni
generali
Capo
I - Identificazione delle fasi che precedono il decreto d'esproprio
Articolo
8 (L)
Le
fasi del procedimento espropriativi.
1.
Il decreto di esproprio può essere emanato qualora:
a)
l'opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale, o in
un atto di natura ed efficacia equivalente, e sul bene da espropriare sia stato
apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
b)
vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità;
c)
sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l'indennità di esproprio.
(L)
Capo
II - La fase della sottoposizione del bene al vincolo preordinato all'esproprio
Articolo
9 (L)
Vincoli
derivanti da piani urbanistici.
1.
Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa
efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua
variante, che prevede la realizzazione di un opera pubblica o di pubblica
utilità. (L)
2.
Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale
termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di
pubblica utilità dell'opera. (L)
3.
Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell'opera, il vincolo
preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata
dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato dal Consiglio dei
Ministri nella riunione del 24 maggio 2001 (L) (5).
4.
Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere
motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti previsti al comma
1 e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard. (L) (6).
5.
Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all'esproprio, il
consiglio comunale può motivatamente disporre che siano realizzate sul bene
vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle
originariamente previste nel piano urbanistico generale. In tal caso, se la
Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico
generale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni,
decorrente dalla ricezione della delibera del Consiglio comunale e della
relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del
Consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L)
(7).
6.
Salvo quanto previsto dal comma 6, nulla è innovato in ordine alla normativa
statale o regionale sulla adozione e sulla approvazione degli strumenti
urbanistici. (L)
(5) Comma così rettificato con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14
settembre 2001, n. 214).
(6)
Comma così rettificato con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14
settembre 2001, n. 214).
(7)
Comma così rettificato con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14
settembre 2001, n. 214).
Articolo
10 (L)
Vincoli
derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali.
1.
Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista
dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere
disposto, ove espressamente se ne dia atto, su iniziativa dell'amministrazione
competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi,
un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura
territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al
piano urbanistico e l'apposizione su un bene del vincolo preordinato
all'esproprio. (L)
Articolo
11 (L-R)
La
partecipazione degli interessati.
1.
Al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato
all'esproprio, che risulti dai registri catastali, va inviato l'avviso
dell'avvio del procedimento:
a)
nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione
di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del
consiglio comunale;
b)
nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, almeno venti giorni prima
dell'emanazione dell'atto se ciò risulti compatibile con le esigenze di
celerità del procedimento (8);
c)
nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, lettera c), l'avviso di avvio del
procedimento è comunicato agli interessati alle singole opere previste dal
progetto, dandone altresì pubblico avviso su uno o più quotidiani a diffusione
nazionale e locale. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta
giorni osservazioni che vengono valutate dalla conferenza di servizi ai fini
delle definitive determinazioni. (R)
2.
Salvo quanto previsto dal comma 1, restano in vigore le disposizioni vigenti
che regolano le modalità di partecipazione del proprietario dell'area e di
altri interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli strumenti
urbanistici. (L)
3.
Qualora il vincolo preordinato all'esproprio sorga dall'inserimento dell'opera
pubblica nel programma dei lavori, al proprietario dell'area va inviato
l'avviso dell'avvio del procedimento di approvazione del medesimo programma.
(R)
(8) Lettera così rettificata con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14
settembre 2001, n. 214).
Capo
III - La fase della dichiarazione di pubblica utilità
Sezione
I - Disposizioni sul procedimento
Articolo
12 (L-R)
Gli
atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità.
1.
Se l'opera è conforme alle previsioni dello strumento urbanistico, ad una sua
variante o ad uno degli atti indicati all'articolo 10, comma 1, la
dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:
a)
quando è approvato il progetto definivo dell'opera pubblica o di pubblica
utilità, il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di
recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a
insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona;
b)
in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di
pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore
o attuativo, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di
un atto avente effetti equivalenti; (L)
c)
a seguito dell'approvazione del progetto concernente reti ferroviarie da parte
della conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle
opere previste dal progetto stesso così come risultanti dalle prescrizioni
adottate dalla conferenza e dalle successive varianti di natura strettamente
tecnica di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modifiche ed integrazioni, non comportanti variazioni di tracciato
al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. (R)
Articolo
13 (L)
Contenuto
ed effetti dell'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità.
1.
Il provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'opera può essere emanato
fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato all'esproprio. (L)
2.
Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità si producono anche se non
sono espressamente indicati nel provvedimento che la dispone. (L)
3.
Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera
può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va
eseguito. (L)
4.
Se manca l'espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di
esproprio può essere eseguito entro il termine di cinque anni, decorrente dalla
data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità
dell'opera. (L)
5.
L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la
proroga dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per
altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta, anche d'ufficio,
prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due
anni. (L)
6.
La scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di
esproprio determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità. (L)
7.
Restano in vigore le disposizioni che consentono l'esecuzione delle previsioni
dei piani territoriali o urbanistici, anche di settore o attuativi, entro
termini maggiori di quelli previsti nel comma 4. (L)
8.
Qualora il vincolo preordinato all'esproprio riguardi immobili da non
sottoporre a trasformazione fisica, la dichiarazione di pubblica utilità ha
luogo mediante l'adozione di un provvedimento di destinazione ad uso pubblico
dell'immobile vincolato, con cui sono indicate le finalità dell'intervento, i
tempi previsti per eventuali lavori di manutenzione, nonché i relativi costi
previsti. (L)
Articolo
14 (L-R)
Istituzione
degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità.
1.
L'autorità che emana uno degli atti previsti dall'articolo 12, comma 1, ovvero esegue
un decreto di espropriazione, ne trasmette una copia al Ministero dei lavori
pubblici, per le opere di competenza statale, e al presidente della Regione,
per le opere di competenza regionale. (L)
2.
Con decreto del Ministro dei lavori pubblici ovvero del presidente della
Regione, rispettivamente per le opere di competenza statale o regionale, sono
indicati gli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da
cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione,
distinti in relazione alle diverse amministrazioni che li hanno adottati. (L)
3.
L'autorità espropriante comunica all'ufficio di cui al comma 2:
a)
quale sia lo stato del procedimento d'esproprio, almeno sei mesi e non oltre
tre mesi prima della data di scadenza degli effetti della dichiarazione di
pubblica utilità;
b)
se sia stato eseguito entro il prescritto termine il decreto d'esproprio ovvero
se il medesimo termine sia inutilmente scaduto;
c)
se siano stati impugnati gli atti di adozione e di approvazione del piano
urbanistico generale, il programma dei lavori, l'atto che dichiara la pubblica
utilità dell'opera o il decreto di esproprio. (R) (9).
(9) Comma così rettificato con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14
settembre 2001, n. 214).
Sezione
II - Disposizioni particolari sulla approvazione del progetto definitivo
dell'opera
Articolo
15 (L-R)
Disposizioni
sulla redazione del progetto.
1.
Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie
per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di
un atto avente efficacia equivalente nonché per l'attuazione delle previsioni
urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, i
tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad introdursi
nell'area interessata. (L)
2.
Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante
atto notificato con le forme degli atti processuali civili o lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene, così come
risulta dai registri catastali, nonché al suo possessore, se risulti
conosciuto. L'autorità espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni,
formulate dal proprietario o dal possessore entro sette giorni dalla relativa
notifica o comunicazione, e può accogliere la richiesta solo se risultano
trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui è stata notificata o
comunicata la richiesta di introdursi nella altrui proprietà. (R)
3.
L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui
proprietà ed è notificata o comunicata mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni. (R)
4.
Il proprietario e il possessore del bene possono assistere alle operazioni,
anche mediante persone di loro fiducia. (R)
5.
In caso di progetti relativi a tracciati ferroviari, l'autorizzazione di cui al
comma 1 è rilasciata entro trenta giorni dall'approvazione del progetto ai
sensi dell'articolo 12 e si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica
da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. (L)
Articolo
16 (L-R)
Le
modalità che precedono l'approvazione del progetto definitivo.
1.
Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di
approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può
promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. A
tal fine, egli deposita presso l'ufficio per le espropriazioni il progetto
dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione
sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché
agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso,
previsti dalla normativa vigente. (L)
2.
In ogni caso, lo schema dell'atto di approvazione del progetto deve descrivere
i terreni e gli edifici di cui è prevista l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione
e dei confini, nonché, possibilmente, dei dati identificativi catastali e con
il nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali. (R)
3.
L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 consente anche
l'effettuazione delle operazioni previste dal comma 2. (R)
4.
Al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera è inviato
l'avviso dell'avvio del procedimento ed è trasmesso lo schema dell'atto di
approvazione del progetto unitamente ad una relazione, dalla quale risultino:
a)
la natura e lo scopo dell'opera da eseguirsi o dell'intervento da realizzare;
b)
la spesa presunta;
c)
i dati dell'area, come risultanti dalle mappe catastali, nonché quelli delle
aree di cui è prevista l'espropriazione;
d)
i nominativi degli altri proprietari delle aree oggetto del medesimo
procedimento, ove essi risultino;
e)
l'indicazione del responsabile del procedimento. (R)
5.
Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per irreperibilità o
assenza del proprietario risultante dai registri catastali, il progetto può
essere ugualmente approvato. (R)
6.
Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non
risulta il proprietario attuale, la comunicazione di cui al comma 4 è sostituita
da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi nell'ufficio per le
espropriazioni e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino ufficiale
della Regione nel cui territorio si trova il bene. (R)
7.
L'amministrazione non è tenuta a dare alcuna comunicazione a chi non risulti
proprietario del bene. (R)
8.
Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al
responsabile del procedimento, fino a quando non sia disposta l'approvazione
del progetto. (R)
9.
Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, il proprietario dell'area, nel
formulare le proprie osservazioni, può chiedere che l'espropriazione riguardi
anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in
considerazione, qualora per esse risulti una disagevole utilizzazione ovvero
siano necessari considerevoli lavori per disporne una agevole utilizzazione.
(R)
10.
L'amministrazione si pronuncia sulle osservazioni, con atto motivato. Se
l'accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni comporta la modifica
dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non
abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le
comunicazioni previste dal comma 4. (R)
11.
Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile dell'opera,
l'amministrazione può approvare per la restante parte il progetto, in attesa
delle determinazioni sulle osservazioni. (R)
12.
Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l'opportunità di
espropriare altri terreni o altri edifici, attigui a quelli già espropriati,
con atto motivato l'amministrazione integra il provvedimento con cui è stato
approvato il progetto. Si applicano le disposizioni dei precedenti commi. (L)
Articolo
17 (L-R)
L'approvazione
del progetto definitivo.
1.
Il provvedimento che approva il progetto definitivo:
a)
indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato
all'esproprio;
b)
comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, se non sono necessari
concerti, intese, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso, comunque
denominati, mentre, se essi sono necessari, comporta la dichiarazione di
pubblica utilità dalla data in cui l'amministrazione che ha approvato il
progetto dà atto della avvenuta acquisizione degli atti di assenso. (L)
2.
La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta anche quando è
approvato il progetto definitivo dell'opera con uno degli atti previsti
dall'articolo 10, comma 1. (L)
3.
Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione
equipollente, al proprietario è data notizia della data in cui è diventato
efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di
prendere visione della relativa documentazione. Al proprietario è
contestualmente comunicato che può fornire ogni utile elemento per determinare
il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di
esproprio. (R) (10).
(10) Comma così rettificato con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14
settembre 2001, n. 214).
Sezione
III - Disposizioni sull'approvazione di un progetto di un'opera non conforme
alle previsioni urbanistiche
Articolo
18 (L)
Disposizioni
applicabili per le operazioni preliminari alla progettazione.
1.
Le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 si applicano anche quando un
soggetto pubblico o privato intende redigere un progetto di opera pubblica o di
pubblica utilità non conforme alle previsioni urbanistiche. (L)
Articolo
19 (L)
L'approvazione
del progetto.
1.
Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche,
l'approvazione del progetto definitivo da parte del Consiglio comunale
costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico. (L) (11).
2.
Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto
esecutivo da parte della autorità competente è trasmesso al Consiglio comunale,
che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento
urbanistico. (L) (12).
3.
Il vincolo preordinato all'esproprio si intende apposto quando diventa efficace
la delibera di approvazione della variante al piano urbanistico generale,
ovvero uno degli accordi o degli atti indicati all'articolo 10, comma 1, con
cui è approvato il progetto definitivo. (L)
4.
Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se la Regione o l'ente da questa delegato
all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio
dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della
delibera del Consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si
intende approvata la determinazione del Consiglio comunale, che in una
successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L) (13).
(11)
Comma così rettificato con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14
settembre 2001, n. 214).
(12)
Comma così rettificato con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14
settembre 2001, n. 214).
(13)
Comma così rettificato con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14
settembre 2001, n. 214).
Capo
IV - La fase di emanazione del decreto di esproprio
Sezione
I - Del modo di determinare l'indennità di espropriazione
Articolo
20 (L-R)
La
determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione.
1.
Divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, entro i successivi
trenta giorni il promotore dell'espropriazione compila l'elenco dei beni da
espropriare, con una descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed
indica le somme che offre per le loro espropriazioni. L'elenco va notificato a
ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti
processuali civili. Gli interessati nei successivi trenta giorni possono
presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L)
2.
Ove lo ritenga opportuno in considerazione dei dati acquisiti e compatibile con
le esigenze di celerità del procedimento, l'autorità espropriante invita il
proprietario e, se del caso, il beneficiario dell'espropriazione a precisare,
entro un termine non superiore a venti giorni ed eventualmente anche in base ad
una relazione esplicativa, quale sia il valore da attribuire all'area ai fini
della determinazione della indennità di esproprio. (R)
3.
Valutate le osservazioni degli interessati, l'autorità espropriante, anche
avvalendosi degli uffici degli enti locali, dell'ufficio tecnico erariale o
della commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che intenda
consultare, prima di emanare il decreto di esproprio accerta il valore
dell'area e determina in via provvisoria la misura della indennità di
espropriazione. (R)
4.
L'atto che determina in via provvisoria la misura della indennità di
espropriazione è notificato al proprietario con le forme degli atti processuali
civili e al beneficiario dell'esproprio, se diverso dall'autorità procedente.
(R)
5.
Nei trenta giorni successivi alla notificazione, il proprietario può comunicare
all'autorità espropriante che condivide la determinazione della indennità di
espropriazione. La relativa dichiarazione è irrevocabile. (R)
6.
Il proprietario può limitarsi a designare un tecnico di propria fiducia, al
fine dell'applicazione dell'articolo 21, comma 2. (R)
7.
Qualora abbia condiviso la determinazione della indennità di espropriazione e
abbia dichiarato l'assenza di diritti di terzi sul bene, al proprietario va
corrisposta la somma entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla
comunicazione prevista dal comma 5 e dal deposito, da parte del proprietario presso
l'ufficio per le espropriazioni, della documentazione comprovante la piena e
libera proprietà del bene. Decorso tale termine, al proprietario sono dovuti
anche gli interessi, nella misura del tasso legale. (R) (14).
8.
Il beneficiario dell'esproprio ed il proprietario sono tenuti a concludere
l'accordo di cessione del bene qualora sia stata condivisa la determinazione
della indennità di espropriazione. Nel caso in cui il proprietario percepisca
la somma e si rifiuti di concludere l'accordo di cessione, può essere emesso
senza altre formalità il decreto di esproprio, che dà atto di tali circostanze,
e può esservi l'immissione in possesso, salve le conseguenze risarcitorie
dell'ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula. (L)
9.
L'accordo di cessione volontaria è trascritto entro quindici giorni presso
l'ufficio dei registri immobiliari, a cura e a spese dell'acquirente. (L)
10.
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione di cui al comma 4, si
intende non concordata la determinazione dell'indennità di espropriazione.
L'autorità competente ad emanare il decreto di esproprio dispone il deposito
della somma, ridotta del quaranta per cento se l'area è edificabile, presso la
Cassa depositi e prestiti, entro trenta giorni. (R)
(14) Comma così rettificato con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14
settembre 2001, n. 214).
Articolo
21 (R)
Procedimento
di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione.
1. L'autorità espropriante forma l'elenco dei proprietari che non hanno
concordato la determinazione della indennità di espropriazione. (R)
2.
Se manca l'accordo sulla determinazione dell'indennità di espropriazione,
l'autorità espropriante invita il proprietario interessato, con atto notificato
a mezzo di ufficiale giudiziario, a comunicare entro i successivi venti giorni
se intenda avvalersi, per la determinazione dell'indennità, del procedimento
previsto nei seguenti commi. (R)
3.
Nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l'autorità espropriante
nomina due tecnici, tra cui quello eventualmente già designato dal
proprietario, e fissa il termine entro il quale va presentata la relazione da
cui si evinca la stima del bene. Il termine non può essere superiore a novanta
giorni, decorrente dalla data in cui è nominato il tecnico di cui al comma 4,
ma è prorogabile per effettive e comprovate difficoltà. (R) (15).
4.
Il presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene
da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di chi vi abbia interesse. (R)
5.
Il presidente del tribunale civile sceglie il terzo tecnico tra i professori
universitari, anche associati, di estimo, ovvero tra coloro che risultano
inseriti nell'albo dei periti o dei consulenti tecnici del tribunale civile
nella cui circoscrizione si trova il bene. (R)
6.
Le spese per la nomina dei tecnici:
a)
sono liquidate dall'autorità espropriante, in base alle tariffe professionali;
b)
sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma
determinata in via provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario
dell'esproprio e l'espropriato se la differenza con la somma determinata in via
provvisoria non supera il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del
beneficiario dell'esproprio. (R)
7.
I tecnici comunicano agli interessati il luogo, la data e l'ora delle
operazioni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o strumento
telematico, almeno sette giorni prima della data stabilita. (R)
8.
Gli interessati possono assistere alle operazioni anche tramite persone di loro
fiducia, formulare osservazioni orali e presentare memorie scritte e documenti,
di cui i tecnici tengono conto. (R)
9.
L'opposizione contro la nomina dei tecnici non impedisce o ritarda le operazioni,
salvo il diritto di contestare in sede giurisdizionale la nomina e le
operazioni peritali. (R)
10.
La relazione dei tecnici è depositata presso l'autorità espropriante, che ne dà
notizia agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, avvertendoli che possono prenderne visione ed estrarne copia entro
i successivi trenta giorni. (R)
11.
Decorso il termine di cui al comma 10, l'autorità espropriante autorizza il
pagamento dell'indennità ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi
e prestiti, per conto del proprietario. (R)
12.
Il proprietario ha il diritto di chiedere che la somma depositata o da
depositare sia impiegata in titoli del debito pubblico. (R)
13.
Salve le disposizioni del testo unico, si applicano le norme del codice di
procedura civile per quanto riguarda le operazioni peritali e le relative
relazioni. (R)
14.
Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di cui al
comma 2, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla
commissione prevista dall'articolo 41. (R)
(15) Comma così rettificato con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14
settembre 2001, n. 214).
Articolo
22 (L-R)
Determinazione
urgente dell'indennità provvisoria.
1.
In caso di particolare urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle
disposizioni dell'articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed
eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione,
senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della
determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta
giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide.
(R)
2.
Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la
documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità
espropriante dispone il pagamento dell'indennità di espropriazione nel termine
di sessanta giorni, senza applicare la riduzione del quaranta per cento di cui
all'articolo 37, comma 1. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli
interessi nella misura del tasso legale. (L)
3.
Se non condivide la determinazione della misura della indennità di
espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l'espropriato può
chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'articolo 21 e, se non condivide
la relazione finale, può proporre l'opposizione alla stima. (R)
4.
In assenza della istanza del proprietario, l'autorità espropriante chiede la determinazione
dell'indennità alla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che
provvede entro il termine di trenta giorni, e dà comunicazione della medesima
determinazione al proprietario, con avviso notificato con le forme degli atti
processuali civili. (R)
Sezione
II - Del decreto di esproprio
Articolo
23 (L-R)
Contenuto
ed effetti del decreto di esproprio.
1.
Il decreto di esproprio:
a)
è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di
pubblica utilità;
b)
indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato
all'esproprio e del provvedimento che ha approvato il progetto dell'opera;
c)
indica quale sia l'indennità determinata in via provvisoria o urgente e precisa
se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta,
ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti;
d)
dà atto della eventuale nomina dei tecnici incaricati di determinare in via
definitiva l'indennità di espropriazione, precisando se essa sia stata
accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia
stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti;
e)
dà atto della eventuale sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 22,
comma 1, e della determinazione urgente della indennità provvisoria;
f)
dispone il passaggio del diritto di proprietà, o del diritto oggetto
dell'espropriazione, sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia
successivamente notificato ed eseguito;
g)
è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili, con un
avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è
prevista l'esecuzione del decreto di espropriazione, almeno sette giorni prima
di essa;
h)
è eseguito mediante l'immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio,
con la redazione del verbale di cui all'articolo 24. (L)
2.
Il decreto di esproprio è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei
registri immobiliari. (L)
3.
La notifica del decreto di esproprio può avere luogo contestualmente alla sua
esecuzione. Qualora vi sia l'opposizione del proprietario o del possessore del
bene, nel verbale si dà atto dell'opposizione e le operazioni di immissione in
possesso possono essere differite di dieci giorni. (L)
4.
Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari
hanno luogo senza indugio, a cura e a spese del beneficiario dell'esproprio.
(R)
5.
Un estratto del decreto di esproprio è trasmesso entro cinque giorni per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino
Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione del
terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione
dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il
terzo l'indennità resta fissata nella somma depositata. (L)
Articolo
24 (L-R)
Esecuzione
del decreto di esproprio.
1.
L'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per iniziativa dell'autorità
espropriante o del suo beneficiario, con il verbale di immissione in possesso,
entro il termine perentorio di due anni. (L)
2.
Lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente
alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che
sia mutato lo stato dei luoghi. (L)
3.
Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in
contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la
presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario
dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti
reali o personali sul bene. (L)
4.
Si intende effettuata l'immissione in possesso anche quando, malgrado la
redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere utilizzato, per
qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilità. (L)
5.
L'autorità espropriante, in calce al decreto di esproprio, indica la data in
cui è avvenuta l'immissione in possesso e trasmette copia del relativo verbale
all'ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione. (R)
6.
L'autorità che ha eseguito il decreto di esproprio ne dà comunicazione
all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 1. (R)
7.
Decorso il termine previsto nel comma 1, entro i successivi tre anni può essere
emanato un ulteriore atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità.
(L)
Articolo
25 (L)
Effetti
dell'espropriazione per i terzi.
1.
L'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di
tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato,
salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. (L)
2.
Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul
procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio. (L)
3.
Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene
espropriato possono essere fatti valere unicamente sull'indennità. (L)
4.
A seguito dell'esecuzione del decreto di esproprio, il Prefetto convoca
tempestivamente, e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, il soggetto
proponente e i soggetti gestori di servizi pubblici titolari del potere di
autorizzazione e di concessione di attraversamento, per la definizione degli
spostamenti concernenti i servizi interferenti e delle relative modalità
tecniche. Il soggetto proponente, qualora i lavori di modifica non siano stati
avviati entro sessanta giorni, può provvedervi direttamente, attenendosi alle
modalità tecniche eventualmente definite ai sensi del presente comma. (L)
Capo
V - Il pagamento dell'indennità di esproprio
Sezione
I - Disposizioni generali
Articolo
26 (R)
Pagamento
o deposito dell'indennità provvisoria.
1.
Trascorso il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto
determinativo dell'indennità provvisoria, l'autorità espropriante ordina che il
promotore dell'espropriazione effettui il pagamento delle indennità che siano
state accettate, ovvero il deposito delle altre indennità presso la Cassa
depositi e prestiti. (R)
2.
L'autorità espropriante ordina il pagamento diretto dell'indennità al
proprietario, qualora questi abbia assunto ogni responsabilità in ordine ad
eventuali diritti dei terzi, e può disporre che sia prestata una idonea
garanzia entro un termine all'uopo stabilito. (R)
3.
Se il bene è gravato di ipoteca, al proprietario è corrisposta l'indennità
previa esibizione di una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con
firma autenticata, che autorizza la riscossione della somma. (R)
4.
Se il bene è gravato da altri diritti reali, ovvero se sono presentate
opposizioni al pagamento della indennità, in assenza di accordo sulle modalità
della sua riscossione, il beneficiario dell'espropriazione deposita la somma
presso la Cassa depositi e prestiti. In tal caso, l'effettivo pagamento ha
luogo in conformità alla pronuncia dell'autorità giudiziaria, adita su domanda
di chi vi abbia interesse. (R)
5.
Qualora manchino diritti dei terzi sul bene, il proprietario può in qualunque
momento percepire la somma depositata, con riserva di chiedere in sede
giurisdizionale l'importo effettivamente spettante. (R)
6.
La Cassa depositi e prestiti provvede al pagamento delle somme ricevute a
titolo di indennità di espropriazione e in relazione alle quali non vi sono
opposizioni di terzi, quando il proprietario produca una dichiarazione in cui
assume ogni responsabilità in relazione ad eventuali diritti dei terzi. (R)
7.
Dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 è data immediata notizia al terzo che
risulti titolare di un diritto ed è curata la pubblicazione, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della
Regione nel cui territorio si trova il bene. (R)
8.
Il provvedimento dell'autorità espropriante diventa esecutivo col decorso di
trenta giorni dal compimento delle relative formalità, se non è proposta dai
terzi l'opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia. (R)
9.
Se è proposta una tempestiva opposizione, l'autorità espropriante dispone il
deposito delle indennità accettate o convenute presso la Cassa depositi e
prestiti. (R)
10.
Il promotore dell'espropriazione esegue il pagamento dell'indennità accettata o
determinata dai tecnici, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla
comunicazione del decreto che ha ordinato il pagamento, salvo il caso in cui
egli abbia proposto, entro lo stesso termine, l'opposizione alla stima
definitiva della indennità. (R)
11.
In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione,
degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento dell'indennità di
espropriazione, l'autorità espropriante emette senz'altro il decreto di
esproprio. (R)
Articolo
27 (R)
Pagamento
o deposito definitivo dell'indennità a seguito della perizia di stima.
1.
La relazione di stima è depositata dai tecnici presso l'ufficio per le
espropriazioni. L'autorità espropriante dà notizia dell'avvenuto deposito
mediante raccomandata con avviso di ricevimento e segnala la facoltà di
prenderne visione ed estrarne copia. (R)
2.
Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito, l'autorità espropriante,
in base alla relazione peritale e previa liquidazione e pagamento delle spese
della perizia, su proposta del responsabile del procedimento autorizza il
pagamento dell'indennità, ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi
e prestiti. (R)
3.
In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione,
degli arti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento dell'indennità di
espropriazione, l'autorità espropriante emette senz'altro il decreto di
esproprio. (R)
Articolo
28 (R)
Pagamento
definitivo della indennità.
1.
L'autorità espropriante autorizza il pagamento della somma depositata al
proprietario od agli aventi diritto, qualora sia divenuta definitiva rispetto a
tutti la determinazione dell'indennità di espropriazione, ovvero non sia stata
tempestivamente notificata l'opposizione al pagamento o sia stato concluso tra
tutte le parti interessate l'accordo per la distribuzione dell'indennità. (R)
2.
L'autorizzazione è disposta su istanza delle parti interessate, su proposta del
responsabile del procedimento successiva alla audizione delle parti, da cui
risulti anche la mancata notifica di opposizioni di terzi. (R)
3.
Unitamente all'istanza, vanno depositati:
a)
un certificato dei registri immobiliari, da cui risulta che non vi sono
trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi;
b)
un attestato del promotore dell'espropriazione, da cui risulti che non gli sono
state notificate opposizioni di terzi. (R)
Articolo
29 (L)
Pagamento
dell'indennità a seguito di procedimento giurisdizionale.
1.
Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato o vi siano opposizioni al
pagamento, ovvero le parti non si siano accordate sulla distribuzione, il
pagamento delle indennità agli aventi diritto è disposto dall'autorità
giudiziaria, su domanda di chi ne abbia interesse. (L)
Sezione
II - Pagamento dell'indennità a incapaci a enti e associazioni
Articolo
30 (R)
Regola
generale.
1.
Se il bene da espropriare appartiene ad un minore, ad un interdetto, ad un
assente, ad un ente o ad una associazione che non abbia la libera facoltà di
alienare immobili, gli atti del procedimento non richiedono alcuna particolare
autorizzazione. (R)
Articolo
31 (R)
Disposizioni
sulla indennità.
1.
I tutori e gli altri amministratori dei soggetti indicati nell'articolo
precedente devono chiedere l'approvazione del tribunale civile per la
determinazione consensuale o per l'accettazione dell'indennità offerta dal
promotore dell'espropriazione, ovvero per la conclusione dell'accordo di
cessione. (R)
2.
Se lo Stato o un altro ente pubblico è titolare del bene, si applicano le
disposizioni riguardanti la transazione. (R)
3.
Le somme depositate per le indennità di beni espropriati spettanti ad un
minore, ad un interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che
non abbia la libera facoltà di alienare immobili, non possono essere riscosse
dal tutore o dagli altri amministratori, salvo che siano impiegate con le
formalità prescritte dalle leggi civili. (R)
4.
Non occorre alcuna approvazione per accettare l'indennità determinata dai
tecnici ai sensi dell'articolo 21 o per la conversione delle indennità in
titoli del debito pubblico. (R)
Capo
VI - Dell'entità dell'indennità di espropriazione
Sezione
I - Disposizioni generali
Articolo
32 (L)
Determinazione
del valore del bene.
1.
Salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l'indennità di espropriazione
è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo
di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando
l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e
senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli
connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista, anche nel caso di
espropriazione di un diritto diverso da quello di proprietà o di imposizione di
una servitù. (L)
2.
Il valore del bene è determinato senza tenere conto delle costruzioni, delle
piantagioni e delle migliorie, qualora risulti, avuto riguardo al tempo in cui
furono fatte e ad altre circostanze, che esse siano state realizzate allo scopo
di conseguire una maggiore indennità. Si considerano realizzate allo scopo di
conseguire una maggiore indennità, le costruzioni, le piantagioni e le
migliorie che siano state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la
comunicazione dell'avvio del procedimento. (L)
3.
Il proprietario, a sue spese, può asportare dal bene i materiali e tutto ciò
che può essere tolto senza pregiudizio dell'opera da realizzare. (L)
Articolo
33 (L)
Espropriazione
parziale di un bene unitario.
1.
Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte
espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore.
(L)
2.
Se dall'esecuzione dell'opera deriva un vantaggio immediato e speciale alla
parte non espropriata del bene, dalla somma relativa al valore della parte
espropriata è detratto l'importo corrispondente al medesimo vantaggio. (L)
3.
Non si applica la riduzione di cui al comma 2, qualora essa risulti superiore
ad un quarto della indennità dovuta ed il proprietario abbandoni l'intero bene.
L'espropriante può non accettare l'abbandono, qualora corrisponda una somma non
inferiore ai tre quarti dell'indennità dovuta. In ogni caso l'indennità dovuta
dall'espropriante non può essere inferiore alla metà di quella che gli
spetterebbe ai sensi del comma 1. (L)
Articolo
34 (L)
Soggetti
aventi titolo all'indennità.
1.
L'indennità di esproprio spetta al proprietario del bene da espropriare ovvero
all'enfiteuta, se ne sia anche possessore. (L)
2.
Dopo la trascrizione del decreto di esproprio o dell'accordo di cessione, tutti
i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere
esclusivamente sull'indennità. (L)
3.
L'espropriante non è tenuto ad intervenire nelle controversie tra il
proprietario e l'enfiteuta e non sopporta aumenti di spesa a causa del riparto
tra di loro dell'indennità. (L)
4.
Salvo quanto previsto dall'articolo 42, il titolare di un diritto reale o
personale sul bene non ha diritto ad una indennità aggiuntiva, può far valere
il suo diritto sull'indennità di esproprio e può proporre l'opposizione alla
stima, ovvero intervenire nel giudizio promosso dal proprietario. (L)
Articolo
35 (L)
Regime
fiscale.
1.
Si applica l'articolo 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato col decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora sia corrisposta a chi non eserciti
una impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di
corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per
acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un'opera
pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura
urbana all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli
strumenti urbanistici. (L)
2.
Il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del venti
per cento, a titolo di imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il
contribuente può optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta
a titolo di acconto. (L).
3.
Le disposizioni del comma 2 si applicano anche quando il pagamento avvenga a
seguito di un pignoramento presso terzi e della conseguente ordinanza di
assegnazione. (L)
4.
Le modalità di adempimento degli obblighi previsti nei commi precedenti sono
disciplinate con regolamento del Ministro delle finanze. (L)
5.
Si applica l'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, per il versamento della ritenuta, per gli obblighi
della dichiarazione e per le sanzioni da irrogare. (L)
6.
Gli interessi percepiti per il ritardato pagamento della somma di cui al comma
1 e l'indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono
alla formazione dei redditi diversi. (L)
Sezione
II - Opere private di pubblica utilità
Articolo
36 (L)
Determinazione
dell'indennità nel caso di esproprio per la realizzazione di opere private che
non consistano in abitazioni dell'edilizia residenziale pubblica.
1.
Se l'espropriazione è finalizzata alla realizzazione di opere private di
pubblica utilità, che non rientrino nell'àmbito dell'edilizia residenziale
pubblica, convenzionata, agevolata o comunque denominata, l'indennità di
esproprio è determinata nella misura corrispondente al valore venale del bene e
non si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni seguenti. (L)
Sezione
III - Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area
edificabile o legittimamente edificata
Articolo
37 (L)
Determinazione
dell'indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile.
1.
L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura
pari all'importo, diviso per due e ridotto nella misura del quaranta per cento,
pari alla somma del valore venale del bene e del reddito dominicale netto,
rivalutato ai sensi degli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 22 dicembre
1986, n. 917, e moltiplicato per dieci. (L)
2.
La riduzione di cui al comma 1 non si applica se sia stato concluso l'accordo
di cessione o se esso non sia stato concluso per fatto non imputabile
all'espropriato o perché a questi sia stata offerta una indennità provvisoria
che, attualizzata, risulti inferiore agli otto decimi di quella determinata in
via definitiva. (L)
3.
Ai soli fini dell'applicabilità delle disposizioni della presente sezione, si
considerano le possibilità legali ed effettive di edificazione, esistenti al
momento dell'emanazione del decreto di esproprio o dell'accordo di cessione. In
ogni caso si esclude il rilievo di costruzioni realizzate abusivamente. (L)
4.
Salva la disposizione dell'articolo 32, comma 1, non sussistono le possibilità
legali di edificazione quando l'area è sottoposta ad un vincolo di
inedificabilità assoluta in base alla normativa statale o regionale o alle
previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del
territorio, ivi compresi il piano paesistico, il piano del parco, il piano di
bacino, il piano regolatore generale, il programma di fabbricazione, il piano
attuativo di iniziativa pubblica o privata anche per una parte limitata del
territorio comunale per finalità di edilizia residenziale o di investimenti
produttivi, ovvero in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimento che
abbia precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della
realizzazione di edifici o manufatti di natura privata. (L)
5.
I criteri e i requisiti per valutare l'edificabilità di fatto dell'area sono
definiti con regolamento da emanare con decreto del Ministro dei lavori
pubblici. (L)
6.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5, si
verifica se sussistano le possibilità effettive di edificazione, valutando le
caratteristiche oggettive dell'area. (L)
7.
L'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima
dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'imposta
comunale sugli immobili prima della determinazione formale dell'indennità nei
modi stabiliti dall'art. 20, comma 3, e dall'art. 22, comma 1, qualora il
valore dichiarato risulti contrastante con la normativa vigente ed inferiore
all'indennità di espropriazione come determinata in base ai commi precedenti.
(L)
8.
Se per il bene negli ultimi cinque anni è stata pagata dall'espropriato o dal
suo dante causa un'imposta in misura maggiore dell'imposta da pagare
sull'indennità, la differenza è corrisposta dall'espropriante all'espropriato.
(L)
9.
Qualora l'area edificabile sia utilizzata a scopi agricoli, spetta al
proprietario coltivatore diretto una indennità pari al valore agricolo medio
corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato. La stessa indennità
spetta al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della
procedura, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte il fondo
direttamente coltivato, da almeno un anno, col lavoro proprio e di quello dei
familiari. (L)
Articolo
38 (L)
Determinazione
dell'indennità nel caso di esproprio di un'area legittimamente edificata.
1.
Nel caso di espropriazione di una costruzione legittimamente edificata,
l'indennità è determinata nella misura pari al valore venale. (L)
2.
Qualora la costruzione sia stata realizzata in assenza della concessione
edilizia o della autorizzazione paesistica, ovvero in difformità, l'indennità è
calcolata tenendo conto della sola area di sedime in base all'articolo 37. (L)
Articolo
39 (L-R)
Indennità
dovuta in caso di incidenza di previsioni urbanistiche su particolari aree
comprese in zone edificabili.
1.
In attesa di una organica risistemazione della materia, nel caso di
reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio o di un vincolo
sostanzialmente espropriativo è dovuta al proprietario una indennità,
commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto. (L)
2.
Qualora non sia prevista la corresponsione dell'indennità negli atti che
determinano gli effetti di cui al comma 1, l'autorità che ha disposto la
reiterazione del vincolo è tenuta a liquidare l'indennità, entro il termine di
due mesi dalla data in cui abbia ricevuto la documentata domanda di pagamento
ed a corrisponderla entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali sono
dovuti anche gli interessi legali. (R)
3.
Con atto di citazione innanzi alla corte d'appello nel cui distretto si trova
l'area, il proprietario può impugnare la stima effettuata dall'autorità.
L'opposizione va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta
giorni, decorrente dalla notifica dell'atto di stima. (L)
4.
Decorso il termine di due mesi, previsto dal comma 2, il proprietario può
chiedere alla corte d'appello di determinare l'indennità. (L)
5.
Dell'indennità liquidata al sensi dei commi precedenti non si tiene conto se
l'area è successivamente espropriata. (L)
Sezione
IV - Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un area non
edificabile
Articolo
40 (L)
Disposizioni
generali.
1.
Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità è determinata in
base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture
effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente
realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza
valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola.
(L)
2.
Se l'area non è effettivamente coltivata, l'indennità è commisurata al valore
agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona ed al
valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati. (L)
3.
Il criterio di cui al comma 2 si applica anche per la determinazione
dell'indennità provvisoria. (L)
4.
Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale
spetta un'indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo
medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata. (L)
5.
Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indennità è aumentata delle somme
pagate dall'espropriato per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento
dell'immobile. (L)
Articolo
41 (L-R)
Commissione
competente alla determinazione del valore agricolo.
1.
In ogni provincia, la Regione istituisce una commissione composta:
a)
dal presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la presiede;
b)
dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, o da un suo delegato;
c)
dall'ingegnere capo del genio civile, o da un suo delegato;
d)
dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della Provincia, o da
un suo delegato;
e)
da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Regione;
f)
da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati dalla Regione
su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
(L)
2.
La Regione può nominare altri componenti e disporre la formazione di
sottocommissioni, aventi la medesima composizione della commissione prevista
dal comma 1. (L)
3.
La commissione ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. Il dirigente
dell'Ufficio distrettuale delle imposte cura la costituzione della segreteria
della commissione e l'assegnazione del personale necessario. (R) (16).
4.
Nell'àmbito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima
pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, entro il 31
gennaio di ogni anno la commissione determina il valore agricolo medio, nel
precedente anno solare, dei terreni, considerati non oggetto di contratto
agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati. (R) (17).
(16) Comma così rettificato con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14
settembre 2001, n. 214).
(17)
Comma così rettificato con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14
settembre 2001, n. 214).
Articolo
42 (L)
Indennità
aggiuntive.
1.
Spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante
che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia
costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da
almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica
utilità. (L)
2.
L'indennità aggiuntiva è pari a quella spettante al proprietario ed è
corrisposta a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro
della effettiva sussistenza dei relativi presupposti. (L)
Capo
VII - Conseguenze della utilizzazione di un bene per scopi di interesse
pubblico, in assenza del valido provvedimento ablatorio
Articolo
43 (L)
Utilizzazione
senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico.
1.
Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile
per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace
provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre
che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario
vadano risarciti i danni. (L)
2.
L'atto di acquisizione:
a)
può essere emanato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il
vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica
utilità di un'opera o il decreto di esproprio;
b)
dà atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione
dell'area, indicando, ove risulti, la data dalla quale essa si è verificata;
c)
determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento, entro
il termine di trenta giorni, senza pregiudizio per l'eventuale azione già
proposta;
d)
è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili;
e)
comporta il passaggio del diritto di proprietà;
f)
è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari;
g)
è trasmesso all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2. (L) (18).
3.
Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 ovvero sia
esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi
di interesse pubblico, l'amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il
bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del
ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con
esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo. (L)
4.
Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione del bene senza
limiti di tempo ed abbia disposto la condanna al risarcimento del danno,
l'autorità che ha disposto l'occupazione dell'area emana l'atto di
acquisizione, dando atto dell'avvenuto risarcimento del danno. Il decreto è
trascritto nei registri immobiliari, a cura e spese della medesima autorità.
(L)
5.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili,
anche quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia
residenziale pubblica, agevolata e convenzionata nonché quando sia imposta una
servitù di diritto privato o di diritto pubblico ed il bene continui ad essere
utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale. (L)
6.
Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei casi previsti nei
precedenti commi il risarcimento del danno è determinato:
a)
nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica
utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle
disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7;
b)
col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno
sia stato occupato senza titolo. (L)
(18)
Lettera così rettificata con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14
settembre 2001, n. 214).
Capo
VIII - Indennità dovuta al titolare del bene non espropriato
Articolo
44 (L)
Indennità
per l'imposizione di servitù.
1.
È dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione
dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca
una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di
esercizio del diritto di proprietà. (L)
2.
L'indennità è calcolata senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla
perdita di una utilità economica cui il proprietario non ha diritto. (L)
3.
L'indennità è dovuta anche se il trasferimento della proprietà sia avvenuto per
effetto dell'accordo di cessione o nei casi previsti dall'articolo 43. (L)
4.
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano per le servitù
disciplinate da leggi speciali. (L)
5.
Non è dovuta alcuna indennità se la servitù può essere conservata o trasferita
senza grave incomodo del fondo dominante o di quello servente. In tal caso
l'espropriante, se non effettua direttamente le opere, rimborsa le spese
necessarie per la loro esecuzione. (L)
6.
L'indennità può anche essere concordata fra gli interessati prima o durante la
realizzazione dell'opera e delle relative misure di contenimento del danno. (L)
Capo
IX - La cessione volontaria
Articolo
45 (L)
Disposizioni
generali.
1.
Fin da quando è dichiarata la pubblica utilità dell'opera e fino alla data in
cui è eseguito il decreto di esproprio, il proprietario ha il diritto di
concludere col soggetto beneficiario dell'espropriazione un accordo di cessione
del bene o della sua quota di proprietà. (L)
2.
Il corrispettivo dell'accordo di cessione:
a)
se riguarda un'area edificabile, è calcolato ai sensi dell'articolo 37, senza
la riduzione del quaranta per cento;
b)
se riguarda una costruzione legittimamente edificata, è calcolato nella misura
venale del bene;
c)
se riguarda un'area non edificabile, è calcolato aumentando del cinquanta per
cento l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40, commi 1 e 2;
d)
se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è
calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40,
comma 1. (L)
3.
L'accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non li
perde se l'acquirente non corrisponde la somma entro il termine concordato. (L)
4.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo X. (L)
Capo
X - La retrocessione
Articolo
46 (L)
La
retrocessione totale.
1.
Se l'opera pubblica o di pubblica utilità non è stata realizzata o cominciata
entro il termine di dieci anni, decorrente dalla data in cui è stato eseguito
il decreto di esproprio, ovvero se risulta anche in epoca anteriore
l'impossibilità della sua esecuzione, l'espropriato può chiedere che sia
accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e che siano
disposti la restituzione del bene espropriato e il pagamento di una somma a
titolo di indennità. (L)
2.
Dall'avvio dei lavori di cui al comma 1 decorre il termine di validità di
cinque anni dell'autorizzazione prevista dall'articolo 16 del regio decreto 3
giugno 1940, n. 1357. (L)
Articolo
47 (L-R)
La
retrocessione parziale.
1.
Quando è stata realizzata l'opera pubblica o di pubblica utilità, l'espropriato
può chiedere la restituzione della parte del bene, già di sua proprietà, che
non sia stata utilizzata. In tal caso, il soggetto beneficiario della
espropriazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmessa
al proprietario ed al Comune nel cui territorio si trova il bene, indica i beni
che non servono all'esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità e che
possono essere ritrasferiti, nonché il relativo corrispettivo. (L)
2.
Entro i tre mesi successivi, l'espropriato invia copia della sua originaria
istanza all'autorità che ha emesso il decreto di esproprio e provvede al
pagamento della somma, entro i successivi trenta giorni. (R)
3.
Se non vi è l'indicazione dei beni, l'espropriato può chiedere all'autorità che
ha emesso il decreto di esproprio di determinare la parte del bene espropriato
che non serve più per la realizzazione dell'opera pubblica o di pubblica
utilità. (L)
Articolo
48 (L)
Disposizioni
comuni per la retrocessione totale e per quella parziale.
1.
Il corrispettivo della retrocessione, se non è concordato dalle parti, è
determinato dall'ufficio tecnico erariale o dalla commissione provinciale
prevista dall'articolo 41, su istanza di chi vi abbia interesse, sulla base dei
criteri applicati per la determinazione dell'indennità di esproprio e con
riguardo al momento del ritrasferimento. (L)
2.
Avverso la stima, è proponibile opposizione alla corte d'appello nel cui
distretto si trova il bene espropriato. (L)
3.
Per le aree comprese nel suo territorio e non utilizzate per realizzare le opere
oggetto della dichiarazione di pubblica utilità, il Comune può esercitare il
diritto di prelazione, entro il termine di centottanta giorni, decorrente dalla
data in cui gli è notificato l'accordo delle parti, contenente con precisione i
dati identificativi dell'area e il corrispettivo, ovvero entro il termine di
sessanta giorni, decorrente dalla notifica dell'atto che ha determinato il
corrispettivo. Le aree così acquisite fanno parte del patrimonio indisponibile.
(L)
Capo
XI - L'occupazione temporanea
Articolo
49 (L-R)
L'occupazione
temporanea di aree non soggette ad esproprio.
1.
L'autorità espropriante può disporre l'occupazione temporanea di aree non
soggette al procedimento espropriativo anche individuate ai sensi dell'articolo
12, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti.
(L)
2.
Al proprietario del fondo è notificato, nelle forme degli atti processuali
civili, un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in
cui è prevista l'esecuzione dell'ordinanza che dispone l'occupazione
temporanea. (L)
3.
Al momento della immissione in possesso, è redatto il verbale sullo stato di
consistenza dei luoghi. (L)
4.
Il verbale è redatto in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di
assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano
dipendenti del soggetto espropriante. Possono partecipare alle operazioni il
possessore e i titolari di diritti reali o personali sul bene da occupare. (R)
5.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili,
nel caso di frane, alluvioni, rottura di argini e in ogni altro caso in cui si
utilizzano beni altrui per urgenti ragioni di pubblica utilità. (L)
Articolo
50 (L-R)
Indennità
per l'occupazione.
1.
Nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità per
ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio
dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un
dodicesimo di quella annua. (L)
2.
Se manca l'accordo, su istanza di chi vi abbia interesse la commissione
provinciale prevista dall'articolo 41 determina l'indennità e ne dà
comunicazione al proprietario, con atto notificato con le forme degli atti
processuali civili. (R)
3.
Contro la determinazione della commissione, è proponibile l'opposizione alla
stima. Si applicano le disposizioni dell'articolo 54 in quanto compatibili. (L)
TITOLO
III
Disposizioni
particolari
Articolo
51 (L-R)
L'espropriazione
per opere militari.
1.
Il Ministero della difesa dichiara la pubblica utilità delle opere destinate
alla difesa militare ed individua i beni da espropriare. (L)
2.
L'elenco dei proprietari dei beni da espropriare e delle indennità da
corrispondere è trasmesso al Sindaco nel cui territorio essi si trovano. (R)
3.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo II.
(L)
4.
Nulla è innovato in ordine alla disciplina sulle servitù militari. (L)
Articolo
52 (L)
L'espropriazione
di beni culturali.
1.
Nei casi di espropriazione per fini strumentali e per interesse archeologico,
previsti dagli articoli 92, 93 e 94 del testo unico approvato con il decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si applicano in quanto compatibili le
disposizioni del presente testo unico. (L)
TITOLO
IV
Disposizioni
sulla tutela giurisdizionale (19)
Articolo
53 (L)
Disposizioni
processuali.
1.
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i
comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse
equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico.
(L)
2.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, come introdotto dall'articolo 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205,
per i giudizi aventi per oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di
occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere
pubbliche o di pubblica utilità. (L) (20).
3.
Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie
riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in
conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa. (L)
(19)
Rubrica così rettificata con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14
settembre 2001, n. 214).
(20)
Comma così rettificato con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14
settembre 2001, n. 214).
Articolo
54 (L)
Opposizioni
alla stima.
1.
Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2,
il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne
abbia interesse può impugnare innanzi alla corte d'appello, nel cui distretto
si trova il bene espropriato, gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e
di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione
delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale
dell'indennità. (L)
2.
L'opposizione di cui al comma 1 va proposta, a pena di decadenza, entro il
termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica del decreto di esproprio o
dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto
di esproprio. (L)
3.
L'opposizione alla stima è proposta con atto di citazione notificato
all'autorità espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al
beneficiario dell'espropriazione, se attore è il proprietario del bene, ovvero
notificato all'autorità espropriante e al proprietario del bene, se attore è il
promotore dell'espropriazione. (L)
4.
L'atto di citazione va notificato anche al concessionario dell'opera pubblica,
se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennità. (L)
5.
Trascorso il termine per la proposizione dell'opposizione alla stima,
l'indennità è fissata definitivamente nella somma risultante dalla perizia. (L)
TITOLO
V
Norme
finali e transitorie
Articolo
55 (L)
Occupazioni
senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996.
1.
Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica
utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o
dichiarativo della pubblica utilità alla data del 30 settembre 1996, ai fini
della determinazione del risarcimento del danno si applicano i criteri previsti
dall'articolo 43, con esclusione della riduzione del quaranta per cento e con
l'incremento dell'importo nella misura del dieci per cento. (L)
2.
Il comma 1 si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1997.
(L)
Articolo
56 (L)
Disposizioni
sulla determinazione dell'indennità di espropriazione.
1.
Il soggetto già espropriato alla data dell'entrata in vigore della legge 8
agosto 1992, n. 359, può accettare l'indennità provvisoria con esclusione della
riduzione del quaranta per cento, di cui all'articolo 37, se alla stessa data
risultava ancora contestabile la determinazione dell'indennità di esproprio.
(L)
Articolo
57 (L)
Àmbito
di applicazione della normativa sulle diverse fasi del procedimento.
1.
Le disposizioni del presente testo unico si applicano anche se è stato già
apposto su un bene un vincolo preordinato all'esproprio, ovvero se già vi è
stata la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, per le fasi
procedimentali non ancora concluse. (L)
2.
Restano in vigore le disposizioni regionali che attribuiscono ad autorità
diverse dal presidente della Regione la competenza ad adottare atti del
procedimento espropriativo. (L)
Articolo
58 (L)
Abrogazione
di norme.
1.
Con l'entrata in vigore del presente testo unico, sono o restano abrogati:
1)
la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni;
2)
la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;
3)
la legge 15 gennaio 1885, n. 2892;
4)
il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003;
5)
il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3004;
6)
l'articolo 8 della legge 14 luglio 1887, n. 4730;
7)
il regio decreto 3 gennaio 1889, n. 5902;
8)
l'articolo 4 della legge 20 luglio 1890, n. 6980;
9)
l'articolo 37 della legge 2 agosto 1897, n. 382;
10)
la legge 7 luglio 1902, n. 290;
11)
l'articolo 4 della legge 7 luglio 1902, n. 306;
12)
l'articolo 47 della legge 31 marzo 1904, n. 140;
13)
il regio decreto 14 gennaio 1904, n. 27;
14)
l'articolo 2 della legge 30 giugno 1904, n. 293;
15)
gli articoli 4 e 18 della legge 8 luglio 1904, n. 351;
16)
l'articolo 31 della legge 25 giugno 1906, n. 255;
17)
l'articolo 54 della legge 19 luglio 1906, n. 390;
18)
la legge 7 luglio 1907, n. 417;
19)
gli articoli 76 e 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, come modificati dalla
legge 7 aprile 1921, n. 368, e dall'articolo 1 del regio decreto 24 settembre
1923, n. 2119;
20)
gli articoli 5 e 18 della legge 11 luglio 1907, n. 502;
21)
l'articolo 58 della legge 10 novembre 1907, n. 844;
22)
l'articolo 20 della R.D. 27 febbraio 1908, n. 89 (20/a);
23)
gli articoli 2 e 4 della legge 6 aprile 1908, n. 116;
24)
la legge 5 luglio 1908, n. 351, modificata dall'articolo 8 della legge 12 marzo
1911, n. 258;
25)
la legge 5 luglio 1908, n. 378;
26)
gli articoli 18, 22, 46 e 64 della legge 9 luglio 1908, n. 445;
27)
gli articoli 3 e 4 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;
28)
l'articolo 3 del decreto-legge 25 aprile 1909, n. 217;
29)
l'articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1909, n. 264;
30)
il decreto-legge 15 luglio 1909, n. 542;
31)
gli articoli 4 e 12 delle leggi 30 giugno 1909, n. 407;
32)
l'articolo 2 della legge 17 luglio 1910, n. 578;
33)
l'articolo 19 della legge 13 aprile 1911, n. 311;
34)
l'articolo 28 della legge 4 giugno 1911, n. 487;
35)
l'articolo 8 della legge 15 luglio 1911, n. 575;
36)
l'articolo 3 della legge 30 giugno 1912, n. 798;
37)
la legge 12 luglio 1912, n. 783;
38)
la legge 16 giugno 1912, n. 619;
39)
la legge 23 giugno 1912, n. 621;
40)
la legge 30 giugno 1912, n. 746;
41)
la legge 12 luglio 1912, n. 866;
42)
la legge 21 luglio 1912, n. 902;
43)
la legge 25 maggio 1913, n. 553;
44)
la legge 26 giugno 1913, n. 776;
45)
la legge 26 giugno 1913, n. 807;
46)
la legge 5 giugno 1913, n. 525;
47)
il regio decreto 25 febbraio 1915, n. 205;
48)
l'articolo 3 del regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582;
49)
gli articoli da 173 a 185 del testo unico approvato col regio decreto 19 agosto
1917, n. 1399, come modificati dall'articolo 2 del decreto-legge 3 novembre
1918, n. 1857, dall'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3146,
dall'articolo 27 del decreto-legge 9 marzo 1924, n. 494, dall'articolo 2,
lettere a) e c), della legge 24 dicembre 1928, n. 3193, dall'articolo 1 del
decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1919, dalla legge 11 dicembre 1952, n. 2467;
50)
il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge 24
agosto 1921, n. 1290;
51)
gli articoli 30, secondo comma, 32, 33, 34 e 39 del regio decreto 8 febbraio
1923, n. 422;
52)
il regio decreto 11 marzo 1923, n. 691;
53)
gli articoli 39 e 48 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;
54)
la legge 3 aprile 1926, n. 686;
55)
l'articolo 109 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
56)
l'articolo 4 del regio decreto-legge 8 luglio 1931, n. 981;
57)
l'articolo 5 della legge 23 marzo 1932, n. 355;
58)
l'articolo 2, secondo comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, come
sostituito dalla legge 8 marzo 1968, n. 180;
59)
il testo unico delle disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici,
approvato col regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, limitatamente agli
articoli 29, 33, 34 e 123 ed alle altre norme riguardanti l'espropriazione;
60)
l'articolo 46, quarto comma, del testo unico approvato col regio decreto 28
aprile 1938, n. 1165;
61)
l'articolo 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, convertito nella
legge 2 giugno 1939, n. 739, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 426;
62)
gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 della legge 17 agosto
1942, n. 1150;
63)
l'articolo 7 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 154;
64)
l'articolo 71 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261;
65)
l'articolo 4 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598;
66)
gli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409;
67)
l'articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740;
68)
gli articoli 1 e 7 della legge 9 dicembre 1948, n. 1482;69) l'articolo 23 della
legge 28 febbraio 1949, n. 43;
70)
l'articolo 21, secondo comma, della legge 2 luglio 1949, n. 408;
71)
l'articolo 4, comma 1, della legge 5 aprile 1950, n. 225;
72)
la legge 12 maggio 1950, n. 230;
73)
l'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646;
74)
la legge 21 ottobre 1950, n. 841;
75)
gli articoli 2 e 3 della legge 13 giugno 1951, n. 528;
76)
l'articolo 2 della legge 4 novembre 1951, n. 1295;
77)
l'articolo 3 della legge 22 marzo 1952 n. 166;
78)
l'articolo 23 della legge 10 febbraio 1953, n. 136;
79)
l'articolo 5, secondo comma, della legge 9 febbraio 1954, n. 640;
80)
l'articolo 10 della legge 9 agosto 1954, n. 645;
81)
l'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, come modificato dall'articolo
3 della legge 22 marzo 1952, n. 166;
82)
l'articolo 8 della legge 21 maggio 1955, n. 463;
83)
la legge 4 febbraio 1958, n. 158, come modificata dalla legge 10 ottobre 1969,
n. 739;
84)
l'articolo 4 della legge 13 giugno 1961, n. 528;
85)
l'articolo 11 della legge 24 luglio 1961, n. 729;
86)
la legge 1° dicembre 1961, n. 1441;
87)
l'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, come sostituito dalla legge
21 luglio 1965, n. 904;
88)
l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1965, n.
138;
89)
l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;
90)
l'articolo 1, comma 2, del decreto legge 29 marzo 1966, n. 128, come convertito
nella legge 26 maggio 1966, n. 311;
91)
gli articoli 2, terzo comma, e 3 della legge 23 febbraio 1967, n. 104;
92)
l'articolo 14, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 1641;
93)
gli articoli 29 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1967, n. 1523;
94)
gli articoli 11 e 13 del decreto legge 27 febbraio 1968, n. 79, come convertito
nella legge 18 marzo 1968, n. 241;
95)
la legge 20 marzo 1968, n. 391;
96)
l'articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187;
97)
l'articolo 20 della legge 5 febbraio 1970, n. 21;
98)
l'articolo 64, primo comma, del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, come
convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
99)
il titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
100)
l'articolo 15, secondo comma, della legge 1° giugno 1971, n. 291;
101)
l'articolo 1-ter del decreto legge 28 dicembre 1971, n. 1119, come convertito
nella legge 25 febbraio 1972, n. 13;
102)
il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036;
103)
l'articolo 185 del testo unico approvato col decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
104)
l'articolo 4 del decreto legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito nella legge
15 aprile 1973, n. 94;
105)
l'articolo 4, primo comma del decreto legge 2 maggio 1974, n. 115, come
convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247;
106)
l'articolo 21 della legge 26 aprile 1976, n. 178;
107)
l'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
108)
gli articoli 1, 3, 4 e 23, secondo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e
successive modificazioni e integrazioni;
109)
gli articoli 49 e 135 del testo unico approvato col decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
110)
l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 agosto 1978, n.
988;
111)
il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1979, n. 468;
112)
l'articolo 8, ottavo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146;
113)
la legge 29 luglio 1980, n. 385;
114)
l'articolo 3, quinto comma, del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, come
convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;
115)
il decreto legge 8 gennaio 1981, n. 4 (20/b), convertito nella legge 12 marzo
1981, n. 58;
116)
l'articolo 80 del decreto legge 18 marzo 1981, n. 75, come convertito nella
legge 14 maggio 1981, n. 219, come recepito nell'articolo 37 del testo unico
approvato col decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per la parte
riguardante la determinazione dell'indennità di esproprio;
117)
il decreto legge 28 luglio 1981, n. 396, convertito nella legge 28 settembre
1981, n. 535;
118)
il decreto legge 29 maggio 1982, n. 298, convertito nella legge 29 luglio 1982,
n. 481;
119)
la legge 29 luglio 1982, n. 481;
120)
la legge 23 dicembre 1982, n. 943;
121)
il decreto legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito nella legge 27 febbraio
1984, n. 18;
122)
l'articolo 6, quarto e quinto comma, del decreto legge 28 febbraio 1984, n. 19,
convertito nella legge 18 aprile 1984, n. 80;
123)
l'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legge 22 dicembre 1984, n. 901,
convertito nella legge 1° marzo 1985, n. 42;
124)
l'articolo 5, comma 5, della legge 2 luglio 1985, n. 372;
125)
l'articolo 1, comma 1, numero 3, del decreto legge 28 febbraio 1986, n. 48,
convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 119;
126)
l'articolo 14 del decreto legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito nella
legge 29 febbraio 1988, n. 47;
127)
l'articolo 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 458;
128)
l'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
129)
gli articoli 7 ed 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, per la parte
riguardante la determinazione dell'indennità di esproprio;
130)
la legge 20 maggio 1991, n. 158 (20/c);
131)
l'articolo 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
132)
la legge 20 maggio 1991, n. 158 (20/c);
133)
l'articolo 5-bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, come convertito
nella legge 8 agosto 1992, n. 359;
134)
l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
135)
l'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
136)
l'articolo 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
137)
l'articolo 32 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
138)
l'articolo 121 del testo unico approvato col decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
139)
l'articolo 12 della legge 9 ottobre 2000, n. 285;
140)
l'articolo 4, comma 2, della legge 9 marzo 2001, n. 59;
141)
tutte le altre norme di legge e di regolamento, riguardanti gli atti ed i
procedimenti volti alla dichiarazione di pubblica utilità o di indifferibilità
e urgenza, all'esproprio all'occupazione d'urgenza, nonché quelle riguardanti
la determinazione dell'indennità di espropriazione o di occupazione d'urgenza.
(20/a)
Nella Gazzetta Ufficiale il R.D. n. 89 del 1908 è indicato come legge n. 89 del
1908.
(20/b)
Il D.L. 8 gennaio 1981, n. 4 è erroneamente indicato nella Gazzetta Ufficiale
come D.L. 8 gennaio 1981, n. 58.
(20/c)
La L. 20 maggio 1991, n. 158 è erroneamente indicata nella Gazzetta Ufficiale
come legge 2 maggio 1991, n. 158.
(20/c)
La L. 20 maggio 1991, n. 158 è erroneamente indicata nella Gazzetta Ufficiale
come legge 2 maggio 1991, n. 158.
Articolo
59
Entrata
in vigore del testo unico.
1.
Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 1°
gennaio 2002 (21).
(21)
Il termine di entrata in vigore del presente decreto è stato prorogato al 30
giugno 2002, dall'art. 5, D.L. 23 novembre 2001, n. 411.